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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17705 del 29/07/2010 (Rv. 614768 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI | Ausiliari - Qualificazione giuridica - Caratteristiche - Attività svolta sotto la direzione ed il controllo del debitore o in collegamento con la sua organizzazione aziendale - Necessità - Conseguenze - Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. (GRTN) - Ausiliario di ENEL Distribuzione S.p.A. (nella vigenza del d.lgs. n. 79 del 1999) - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614768-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - PER FATTO DEGLI AUSILIARI

Alla stregua dell'art. 1228 cod. civ., possono considerarsi ausiliari del debitore soltanto coloro che agiscono su suo incarico ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi ed il debitore medesimo, ovvero allorché sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione. Ne consegue che, nel regime disciplinato dal d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (applicabile "ratione temporis"), la GRTN S.p.A (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) non può reputarsi ausiliario dell'ENEL Distribuzione S.p.A. (tenuto a procurarsi energia elettrica da detta GRTN), in quanto soggetto autonomo ed indipendente da tutti i soggetti operanti nel settore elettrico, rispetto ai quali si pone in posizione di supremazia e di monopolista nella gestione della rete di trasmissione, controllando i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza soggiacere, pertanto, ad alcun potere direttivo e di controllo da parte di ENEL Distribuzione S.p.A. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità di ENEL per i danni arrecati ad un'impresa di prodotti alimentari a causa delle avarie verificatesi alle derrate, conservate in celle frigorifere, a seguito della interruzione di fornitura elettrica - c.d. "black out" - sul presupposto che GRTN, fosse da qualificare come ausiliaria di ENEL).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Decreto Legisl. 16/03/1979 num. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)