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Sez. 3 - , Sentenza n. 27016 del 14/09/2022 (Rv. 665988 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE | Giudizio di rinvio innanzi alla Corte d’appello civile a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili - Dichiarazioni già rese dalla parte civile come testimone nel processo penale - Utilizzabilità alla stregua di argomento di prova ex art. 117 c.p.c. - Conseguenze.
Stato
decisa il 2022-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665988-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE

Nell'ambito del giudizio civile di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili (al quale si applicano le regole processuali e

probatorie proprie del processo civile), le dichiarazioni testimoniali rese dalla parte civile nel processo penale, pur non potendo assumere il valore di prova - neppure atipica - (stante il divieto di cui all'art. 246 c.p.c.), rivestono efficacia di argomento di prova ex artt. 116, comma 2, e 117 c.p.c., potendo conseguentemente essere poste dal giudice, in ossequio al principio del suo libero convincimento, a fondamento della propria decisione.

Cod. Proc. Civ. art. 246, Cod. Proc. Civ. art. 116 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 117, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)