Sez. 3, Sentenza n. 10268 del 16/07/2002 (Rv. 555756 - 01)
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI | Efficacia probatoria - Unica e sufficiente fonte di prova - Configurabilità.
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI
L'art. 116 cod. proc. civ., che attribuisce al giudice il potere di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, va inteso nel senso che tale comportamento non solo può orientare la valutazione del risultato di altri procedimenti probatori, ma può anche costituire unica e sufficiente fonte di prova.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)