Sez. L, Sentenza n. 5167 del 27/07/1983 (Rv. 430034 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - PARZIALE - SOSPENSIONE DEGLI IMPIANTI NECESSITATA DALLA LORO PARTICOLARE TECNOLOGIA - RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - PARZIALE - SOSPENSIONE DEGLI IMPIANTI NECESSITATA DALLA LORO PARTICOLARE TECNOLOGIA - RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE - LEGITTIMITÀ.*
La struttura dell'impresa costituisce il presupposto e la ragione d'essere della prestazione lavorativa, che, pertanto, può essere legittimamente rifiutata (senza Obbligo di corresponsione della relativa retribuzione), allorché, in ipotesi di sciopero parziale, ragioni connesse alla particolare tecnologia degli impianti - che il giudice può sindacare solo se esse si rivelino irrazionali da un punto di vista strettamente tecnico - abbiano indotto l'imprenditore a sospendere l'attività degli impianti medesimi. (V 4757/82, mass n 422725; (V 4983/78, mass n 394724).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)