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Sez. L, Sentenza n. 4757 del 01/09/1982 (Rv. 422725 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - PRESTAZIONE LAVORATIVA OFFERTA NEGLI INTERVALLI DI UNO SCIOPERO COSIDDETTO "A SINGHIOZZO" ED IL FERMO TECNICO DEGLI IMPIANTI AZIENDALI DISPOSTO DURANTE TALE SCIOPERO - RIFIUTO DELL'IMPRENDITORE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422725-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - PRESTAZIONE LAVORATIVA OFFERTA NEGLI INTERVALLI DI UNO SCIOPERO COSIDDETTO "A SINGHIOZZO" ED IL FERMO TECNICO DEGLI IMPIANTI AZIENDALI DISPOSTO DURANTE TALE SCIOPERO - RIFIUTO DELL'IMPRENDITORE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

La struttura dell'impresa costituisce il presupposto e la ragione di essere della prestazione lavorativa, sicché nell'ipotesi in cui la prestazione offerta dal lavoratore non sia utilizzabile - o non sia più utilizzabile a causa della sua intermittenza e frammentarietà - per essere proficuamente inserita nella preesistente organizzazione aziendale e nella sua potenzialità produttiva, legittimamente il datore di lavoro rifiuta la prestazione irregolare offertagli, non corrispondendo la relativa retribuzione, tenuto conto altresì del suo diritto di organizzare l'impresa e di rifiutare ogni prestazione incompatibile con la predisposta organizzazione. (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo i rifiuto dell'imprenditore relativamente alle prestazioni lavorative offertegli negli intervalli di uno sciopero così detto a singhiozzo ed il fermo tecnico degli impianti aziendali disposto durante tale sciopero, senza indagare se, in relazione alla suddetta struttura tale offerta potesse essere proficuamente utilizzata). (V 688/78, mass n 390030).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)