Sez. L, Sentenza n. 4983 del 02/11/1978 (Rv. 394724 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - SCIOPERO PARZIALE - DIRITTO DEL DATORE DI LAVORO DI SOSPENDERE IL LAVORO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DEL DATORE MEDESIMO - OGGETTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - SCIOPERO PARZIALE - DIRITTO DEL DATORE DI LAVORO DI SOSPENDERE IL LAVORO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO DEL DATORE MEDESIMO - OGGETTO.*
In caso di sciopero parziale, al datore di lavoro che invoca il diritto di sospendere il lavoro liberandosi dell'obbligazione salariale nei confronti dei lavoratori non scioperanti, incombe l'Onere di provare che l'astensione parziale dal lavoro si e tradotta non in una mera difficolta aziendale, bensi in una vera e propria impossibilita obiettiva, tale da costituire, ai sensi dello art 1256 cod civ, "motivo legittimo" per il rifiuto della prestazione offerta dai non scioperanti, che non avrebbero neppure potuti essere adibiti a diverse mansioni, col rispetto dei limiti posti dall'art 2103 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)