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Sez. L, Sentenza n. 6417 del 07/07/1994 (Rv. 487317 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Costituzione della parti e loro difesa - Convenuto - Memoria difensiva | Contenuto - Specificità delle contestazioni - Inosservanza - Conseguenze - Limiti - Specificazione in caso di tardiva costituzione - Ammissibilità - Accertamento dell'adempimento dell'onere probatorio dell'attore da parte del giudice in ordine ai fatti costitutivi dell'azione - Persistenza.
Stato
decisa il 1994-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487317-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Costituzione della parti e loro difesa - Convenuto - Memoria difensiva

La previsione, di cui all'art. 416 cod. proc. civ., dell'onere del convenuto di prendere, nella memoria difensiva di primo grado, posizione precisa (non limitata ad una generica contestazione) in ordine alla domanda non è sanzionata dalla decadenza in caso di sua inosservanza, a differenza di quanto statuisce la stessa norma per le domande riconvenzionali, per le eccezioni processuali e di merito e per l'indicazione delle prove di cui intende avvalersi. Pertanto, anche nel caso di tardiva costituzione, non è preclusa al convenuto (salva l'eventuale responsabilità ex artt. 88 e 92 cod. proc. civ. per violazione del dovere di lealtà processuale) la possibilità di specificare la sua opposizione, né esime il giudice della verifica dell'assolvimento, da parte dell'attore, dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi dell'azione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)