diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2058 del 13/03/1996 (Rv. 496318 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Onere del convenuto, ex art. 416 cod. proc civ., di prendere posizione circa i fatti affermati dall'attore - Portata - Generica contestazione in ordine a tali fatti - Ammissione degli stessi - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496318-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA

L'inosservanza dell'obbligo, previsto dall'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., di prendere posizione, nella memoria di costituzione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, sui fatti affermati dal ricorrente a sostegno della domanda, non può essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione della fondatezza dell'assunto attoreo, né può esimere il giudice dalla verifica dell'assolvimento da parte del ricorrente del proprio onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi del diritto dallo stesso azionato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)