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Sez. 4, Sentenza n. 2228 del 24/11/1981 Ud. (dep. 04/03/1982) Rv. 152588 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - RISCHI DI DETERMINATE ATTIVITÀ - VIGILANZA SULLA ESECUZIONE DEGLI ORDINI IMPARTITI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152588-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - RISCHI DI DETERMINATE ATTIVITÀ - VIGILANZA SULLA ESECUZIONE DEGLI ORDINI IMPARTITI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE - SUSSISTENZA.*

I doveri del datore di lavoro e del dirigente, a norma dell'art. 4 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, richiamato dall'art. 3 del d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, consistono, in relazione all'attuazione delle misure di sicurezza stabilite a tutela dei lavoratori, non solo nel prescriverne l'osservanza ai propri dipendenti, ma anche nel richiamare l'attenzione di costoro sui rischi inerenti a singole attività lavorative e nel vigilare che le misure medesime siano osservate. (Conf mass n 146366; (Conf mass n 132582; (Conf mass n 123181).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)