Sez. 4, Sentenza n. 2228 del 24/11/1981 Ud. (dep. 04/03/1982) Rv. 152588 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - RISCHI DI DETERMINATE ATTIVITÀ - VIGILANZA SULLA ESECUZIONE DEGLI ORDINI IMPARTITI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE - SUSSISTENZA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - RISCHI DI DETERMINATE ATTIVITÀ - VIGILANZA SULLA ESECUZIONE DEGLI ORDINI IMPARTITI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE - SUSSISTENZA.*
I doveri del datore di lavoro e del dirigente, a norma dell'art. 4 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, richiamato dall'art. 3 del d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, consistono, in relazione all'attuazione delle misure di sicurezza stabilite a tutela dei lavoratori, non solo nel prescriverne l'osservanza ai propri dipendenti, ma anche nel richiamare l'attenzione di costoro sui rischi inerenti a singole attività lavorative e nel vigilare che le misure medesime siano osservate. (Conf mass n 146366; (Conf mass n 132582; (Conf mass n 123181).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)