Sez. 6, Sentenza n. 1226 del 05/12/1972 Ud. (dep. 13/02/1973) Rv. 123181 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DELEGA DEL DATORE DI LAVORO A PERSONA QUALIFICATA - SORVEGLIANZA AFFIDATA ALLO STESSO OPERAIO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DELEGA DEL DATORE DI LAVORO A PERSONA QUALIFICATA - SORVEGLIANZA AFFIDATA ALLO STESSO OPERAIO - ESCLUSIONE.*
A norma dell'art 4 del DPR 27 aprile 1955, n 547, richiamato dall'art 3 del DPR 7 gennaio 1956, n 164, i doveri del datore di lavoro e del dirigente dei lavori di costruzione non si esauriscono, in relazione all'attuazione delle misure di sicurezza stabilite a tutela dei lavoratori, nel prescriverne l'osservanza ai propri dipendenti, ma consistono anche nel pretendere che esse siano rispettate, vigilando concretamente nell'esecuzione del lavoro. Tale sorveglianza puo anche essere delegata ad una persona qualificata, ma al datore di lavoro e inibito di affidarsi allo stesso operaio, cui sia stato ordinato il lavoro.*
Riferimenti normativi: Legge 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., Legge 07/01/1956 num. 164 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)