Sez. 4, Sentenza n. 1029 del 03/03/1989 Ud. (dep. 29/01/1990) Rv. 183139 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLA NORMA - DIRIGENTI E PREPOSTI IN STRUTTURE MILITARI - OBBLIGO DI DISPORRE L'OSSERVANZA DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI ESIGERNE L'OSSERVANZA - SUSSISTENZA - ORDINE IMPARTITO A MILITARE SUBORDINATO - SUFFICIENZA - VIOLAZIONE DELLA CONSEGNA - RESPONSABILITÀ PENALE DEL SUPERIORE - RAVVISABILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE - FATTISPECIE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLA NORMA - DIRIGENTI E PREPOSTI IN STRUTTURE MILITARI - OBBLIGO DI DISPORRE L'OSSERVANZA DELLE MISURE DI SICUREZZA E DI ESIGERNE L'OSSERVANZA - SUSSISTENZA - ORDINE IMPARTITO A MILITARE SUBORDINATO - SUFFICIENZA - VIOLAZIONE DELLA CONSEGNA - RESPONSABILITÀ PENALE DEL SUPERIORE - RAVVISABILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE - FATTISPECIE.*
In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, anche nell'ambito di strutture militari vige l'Obbligo, scaturente dall'art. 4, lett. C), d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (gravante sui dirigenti e sui preposti) di disporre l'osservanza di misure di sicurezza e di esigerne, con la costante sorveglianza, l'osservanza da parte dei subordinati addetti ai lavori. Tuttavia, quando addetti (ai lavori) siano militari, soggetti al particolare vincolo scaturente dalla relativa disciplina, deve ritenersi sufficiente, ai fini esonerativi della penale responsabilità dei dirigenti e preposti, l'avere impartito ordini adeguati all'osservanza delle prefate misure, dovendosi ritenere legittima l'aspettativa, da parte dei superiori gerarchici, del rispetto dell'ordine, la cui inosservanza è particolarmente sanzionata in relazione ai vincoli propri alla disciplina militare. (fattispecie di infortunio occorso a un militare - già dichiarato inidoneo alla conduzione di automezzi - guidando un autocarro, in violazione all'ordine interdittivo impartito dai suoi diretti superiori. I giudici del merito non avevano ritenuto sufficiente, ad esonerare da responsabilità penali coloro che sovraintendevano ai lavori, l'avere impartito un ordine non seguito da specifica e costante vigilanza circa la sua osservanza. La Corte, esprimendo il principio di cui alla massima che precede, ha annullato senza rinvio la decisione affermativa di penale responsabilità applicando la formula "il fatto non costituisce reato"). (Conf mass n 178841; (Conf mass n 156164; (Conf mass n 152588, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)