Sez. 1, Sentenza n. 2150 del 11/10/2018 Cc. (dep. 17/01/2019) Rv. 276384 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Reclamo - Natura di mezzo di impugnazione - Conseguenze - Presentazione - Modalità previste dall'art. 583, comma 2, cod. proc. pen. - Applicabilità – Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il reclamo in materia di liberazione anticipata previsto dall'art. 69-bis ord. pen., in quanto mezzo di impugnazione, è soggetto alle regole generali che disciplinano le impugnazioni e, quindi, anche alle disposizioni attinenti alle modalità di presentazione delle stesse, dettate dall'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, nel caso di impugnazione presentata tramite il servizio postale, la stessa si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)