Sez. 1, Sentenza n. 23371 del 15/05/2015 Cc. (dep. 29/05/2015) Rv. 263614 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Reclamo - Presentazione - Modalità previste dall'art. 582 cod.proc.pen. - Applicazione - Ragioni - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il reclamo previsto dall'ordinamento in materia di liberazione anticipata, in quanto mezzo di impugnazione, è soggetto alle regole generali che disciplinano le impugnazioni e, quindi, anche alle disposizioni attinenti alle modalità di presentazione delle stesse, dettate dall'art. 582 cod.proc.pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tempestivamente proposto il reclamo depositato nel termine di dieci giorni, fissato dall'art. 69 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, presso la cancelleria del Tribunale in cui si trovava il difensore, ma pervenuto oltre tale termine nella cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento reclamato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)