Sez. 2, Sentenza n. 2402 del 14/07/1972 (Rv. 359835 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - DISSENSO DEL GIUDICE DAL PARERE DEI CONSULENTI - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - DISSENSO DEL GIUDICE DAL PARERE DEI CONSULENTI - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Nelle controversie in tema di pensione di invalidita, il giudice di merito non e vincolato al parere espresso, sulla esistenza, entita ed incidenza delle infermita accertate sulla capacita di guadagno dell'assicurato, dai consulenti tecnici di primo e secondo grado, e puo seguire le conclusioni dell'uno o dell'altro ovvero dissentire dal parere di entrambi; ma, del suo dissenso e del convincimento circa l'inesistenza o la minore entita od incidenza delle infermita sulla detta capacita di guadagno, deve dare adeguata motivazione mediante l'enunciazione degli elementi probatori e dei criteri di valutazione degli accertamenti, nonche degli argomenti logici e giuridici che lo hanno condotto ad una diversa valutazione, altrimenti la mancata giustificazione del dissenso si risolve in un vizio della motivazione della sentenza censurabile in Sede di legittimita. (Conf 516'72, mass n 356508).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Legge 10/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 453, Cod. Proc. Civ. art. 465
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)