Sez. 2, Sentenza n. 2133 del 20/07/1973 (Rv. 365340 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Nelle controversie in tema di pensioni di invalidita, il giudice del merito non e vincolato al parere espresso dai consulenti di primo e secondo grado e puo seguire le conclusioni dell'uno o dell'altro, oppure dissentire dal parere di entrambi. Egli ha, tuttavia, l'Obbligo di fornire adeguata motivazione del suo dissenso mediante l'enunciazione degli elementi probatori e dei criteri di valutazione degli accertamenti, nonche degli argomenti logici e giuridici che lo hanno condotto ad una diversa valutazione. (V 2402/72, mass n 359835).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 465, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)