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Sez. 2, Sentenza n. 2133 del 20/07/1973 (Rv. 365340 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365340-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Nelle controversie in tema di pensioni di invalidita, il giudice del merito non e vincolato al parere espresso dai consulenti di primo e secondo grado e puo seguire le conclusioni dell'uno o dell'altro, oppure dissentire dal parere di entrambi. Egli ha, tuttavia, l'Obbligo di fornire adeguata motivazione del suo dissenso mediante l'enunciazione degli elementi probatori e dei criteri di valutazione degli accertamenti, nonche degli argomenti logici e giuridici che lo hanno condotto ad una diversa valutazione. (V 2402/72, mass n 359835).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 465, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)