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Sez. 1, Sentenza n. 1468 del 11/02/1988 (Rv. 457555 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO - TRASMISSIONE AGLI EREDI.*
Stato
decisa il 1988-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457555-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO - TRASMISSIONE AGLI EREDI.*

L'obbligazione del pagamento delle pene pecuniarie in favore dello stato, come risulta dalla testuale formulazione dell'art. 3 della legge n. 4 del 1929, ha carattere civile, in quanto integra una sanzione, non solo afflittiva, ma anche e soprattutto risarcitoria, mediante la quale è tutelato l'interesse pubblico al buon funzionamento dell'amministrazione tributaria e del servizio di riscossione dei Tributi. Tale obbligazione, pertanto, è trasmissibile anche agli eredi, non potendo trovare applicazione l'art. 7 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, che riguarda esclusivamente le sanzioni di natura amministrativa.*

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)