Sez. 1, Sentenza n. 1468 del 11/02/1988 (Rv. 457555 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO - TRASMISSIONE AGLI EREDI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO - TRASMISSIONE AGLI EREDI.*
L'obbligazione del pagamento delle pene pecuniarie in favore dello stato, come risulta dalla testuale formulazione dell'art. 3 della legge n. 4 del 1929, ha carattere civile, in quanto integra una sanzione, non solo afflittiva, ma anche e soprattutto risarcitoria, mediante la quale è tutelato l'interesse pubblico al buon funzionamento dell'amministrazione tributaria e del servizio di riscossione dei Tributi. Tale obbligazione, pertanto, è trasmissibile anche agli eredi, non potendo trovare applicazione l'art. 7 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, che riguarda esclusivamente le sanzioni di natura amministrativa.*
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)