Sez. 1, Sentenza n. 10823 del 04/12/1996 (Rv. 501042 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | Compatibilità fra la normativa ex art. 3 legge n. 4 del 1929 e disciplina ex legge n. 689 del 1981 - Sussistenza - Estensione del principio dell'intrasmissibilità agli eredi sancito nell'art. 7 legge n. 689 del 1981 alle pene pecuniarie da violazioni finanziarie - Rilevanza ostativa della qualificazione della relativa obbligazione come civile - Esclusione - Natura risarcitoria delle pene pecuniarie in questione - Configurabilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE
L'art. 3 della legge n. 4 del 1929 relativa agli illeciti tributari e alle relative pene pecuniarie, nell'affidare alle leggi finanziarie di stabilire quando, dalla violazione delle norme in esse contenute e che non costituisca reato, sorga, per il trasgressore, l'obbligazione al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria, a favore dello Stato, e nell'aggiungere che l'obbligazione ha carattere "civile", non presenta alcun carattere di incompatibilità con la disciplina dettata dalla legge n. 689 del 1981. Anche le pene pecuniarie per violazione di leggi finanziarie (così come le sanzioni amministrative) appartengono, infatti, al sistema del diritto punitivo, caratterizzato dalla natura afflittiva della sanzione comminata al trasgressore. Ne consegue pertanto, l'applicabilità, anche alle sanzioni pecuniarie relative ad illeciti tributari, della disposizione di cui all'art. 7 legge n. 689 del 1981 relativa alla intrasmissibilità dell'obbligazione agli eredi, non bastando - d'altronde - affermare il carattere "civile" dell'obbligazione, a farne conseguire la trasmissibilità, e dovendosi escludere ogni pretesa funzione anche risarcitoria rivestita dalla pena pecuniaria tributaria.
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)