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Sez. 2, Sentenza n. 2063 del 03/08/1967 (Rv. 329149 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - PRESUPPOSTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329149-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - PRESUPPOSTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudizio circa la gravita delle infrazioni commesse da parte di un lavoratore subordinato e la loro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento in tronco si risolve in un apprezzamento di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in Sede di legittimita. (Conf. Alle sentenze n. 2076-66, massima n. 324045 n. 2033-65 n. 1418-65 1346-55).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)