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Sez. L, Sentenza n. 2394 del 09/02/2004 (Rv. 569978 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a dipendente ferroviario.
Stato
decisa il 2004-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569978-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizi di motivazione, ovvero per violazione dei canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 ss, cod. civ., e, in questa seconda ipotesi, il ricorrente, a pena di inammissibilità della censura, deve indicare il punto nel quale il giudice del merito abbia violato siffatti canoni, esplicitando altresì le ragioni della dedotta violazione (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di una dipendente delle Ferrovie dello Stato spa diretta al riconoscimento del superiore inquadramento in 5^/6^ categoria con profilo di segretario, in quanto le censure mosse non riguardavano il decisivo riferimento alla iniziativa e all'autonomia nell'espletamento delle mansioni, quali requisiti fondanti dell'inquadramento richiesto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)