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Sez. L, Sentenza n. 12845 del 03/09/2003 (Rv. 566524 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'indennità di turno prevista dall'art. 56 dei c.c.n.l. del 1983 e del 1987 per i lavoratori dipendenti delle aziende di credito.
Stato
decisa il 2003-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566524-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizi di motivazione, ovvero per violazione dei canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 ss, cod. civ., e, in questa seconda ipotesi, il ricorrente, a pena di inammissibilità della censura, deve indicare il punto nel quale il giudice del merito abbia violato siffatti canoni, esplicitando altresì le ragioni della dedotta violazione (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito, secondo la quale l'indennità prevista dall'art. 56 del c.c.n.l. del 1983 e del 1987 per i lavoratori dipendenti delle aziende di credito, in favore degli impiegati che prestavano servizio in base a turni giornalieri a carattere continuativo, spettava esclusivamente ai lavoratori contemplati negli artt. 55 e 57 di detto contratto, quindi non agli addetti agli sportelli cambio presso gli aeroporti, che svolgono inoltre mansioni diverse da quelle assegnate agli operatori in cambi e/o borsa, prevedendo altresì per i primi l'art. 59 del succitato accordo lo spostamento dell'orario di inizio e di termine del lavoro allo sportello, anche su sei giorni, che costituisce modalità della prestazione diversa da quella consistente nell'articolazione del servizio in turni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)