Sez. 5, Sentenza n. 7023 del 24/11/2009 Cc. (dep. 22/02/2010) Rv. 246144 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Richiesta di decreto autorizzativo contenente il riferimento all'art. 416 e non anche all'art. 416 comma primo cod. pen. - Illegittimità delle intercettazioni - Esclusione - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
Sussistono i presupposti che legittimano il decreto di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche qualora la richiesta faccia riferimento all'art. 416 cod. pen., ipotizzando il reato di partecipazione ad associazione per delinquere in quanto ciò che rileva non è il generico riferimento alla disposizione ma il ruolo in concreto attribuito all'indagato di organizzatore o promotore, condizione quest'ultima che legittima le intercettazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)