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Sez. 4, Sentenza n. 22511 del 03/05/2007 Ud. (dep. 08/06/2007) Rv. 237028 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Omessa indicazione del reato per il quale si procede - Reati di criminalità organizzata ai sensi dell'art. 13 L. n. 203 del 1991 - Irrilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237028-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

L'omissione, nel decreto autorizzativo di intercettazioni per la durata di giorni quaranta, del riferimento ad uno dei reati di cui all'articolo 13 della legge n. 203 del 1991 (nella specie: art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), non rende inutilizzabili le intercettazioni, se dal complesso della motivazione si evince che esse avevano ad oggetto attività di criminalità organizzata.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 12/07/1991 num. 203 art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)