Sez. 2, Sentenza n. 3393 del 07/05/1988 (Rv. 458767 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - FORZOSA - DEL MURO SUL CONFINE - ESTENSIONE DELLA COMUNIONE - DEMOLIZIONE DA PARTE DI UNO DEI COMPROPRIETARI - CONSEGUENZA.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - FORZOSA - DEL MURO SUL CONFINE - ESTENSIONE DELLA COMUNIONE - DEMOLIZIONE DA PARTE DI UNO DEI COMPROPRIETARI - CONSEGUENZA.*
La comunione del muro divisorio non va intesa nel senso che ciascuno dei comproprietari abbia la proprietà assoluta della metà del muro (e del suolo) secondo una linea mediana ideale, da considerarsi come linea di confine delle proprietà esclusive da esso delimitate bensì nel senso che ciascuno di essi è proprietario, sia pure pro quota, dell'intero muro, e del suolo ad esso sottostante, in ogni sua parte (identificandosi la linea di confine delle proprietà esclusive con il muro ed il suolo comune); né la demolizione di uno dei due edifici confinanti fa venire meno (in assenza di titolo o di giustificazione) la comunione, che può essere utilmente invocata ad ogni effetto da ciascuno dei partecipanti, con la conseguenza che il comproprietario del muro comune abbattuto arbitrariamente dall'altro comproprietario ha diritto alla costruzione del manufatto secondo le primitive sue caratteristiche, nonché al risarcimento del danno ed alla restituzione della parte di suolo comune indebitamente attratta nella sfera della signoria esclusiva dell'altro condominio, restando esclusa l'applicabilità dell'art. 938 cod. civ., in tema di accessione invertita, che è configurabile in relazione ad una porzione di fondo di proprietà esclusiva. (V 3376/79, mass n 399794).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 880, Cod. Civ. art. 938, Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)