Sez. 3, Sentenza n. 7275 del 06/08/1997 (Rv. 506496 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Domanda articolata in voci specifiche - Successiva articolazione di ulteriori voci di danno - Conseguenze - "Mutatio libelli" - Configurabilità - Esclusione - Mera "emendatio libelli" - Configurabilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, ricorre la fattispecie processuale della "emendatio libelli", e non anche della (non consentita) "mutatio", nella ipotesi di originaria specificazione del danno in determinate voci, e di successiva deduzione, nel corso del medesimo grado di giudizio, di voci ulteriori, con correlativo ampliamento del "petitum" mediato, ma all'esito di una variazione nella sola estensione del "petitum" immediato, ferma restandone l'identità e l'individualità ontologica. Le varie voci di danno non integrano, pertanto, una pluralità e diversità strutturale di "petitum", ma ne costituiscono soltanto delle articolazioni (o "categorie" interne) quanto alla sua specificazione quantitativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)