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Sez. L, Sentenza n. 4 del 07/01/1988 (Rv. 456671 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - DEGLI IMPIEGATI CON FUNZIONI DIRETTIVE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ORARIO PREVISTO PER ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CLASSIFICAZIONE UNICA DEL PERSONALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456671-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - DEGLI IMPIEGATI CON FUNZIONI DIRETTIVE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ORARIO PREVISTO PER ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CLASSIFICAZIONE UNICA DEL PERSONALE - IRRILEVANZA.*

Ai fini della configurabilità del lavoro straordinario degli impiegati con funzioni direttive - esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro (d.l. n. 692 del 1923) - ove la contrattazione collettiva di categoria (nella specie, CCNL 15 luglio 1977 e CCNL 31 maggio 1980 per i dipendenti delle aziende esercenti l'industria alimentare) non contempli un diverso orario normale di lavoro per i dipendenti con tale qualifica, l'unica limitazione all'orario di lavoro è costituito dalla ragionevolezza della durata della prestazione lavorativa, senza che invece possa invocarsi l'orario contrattualmente previsto per le altre categorie di lavoratori, neppure in relazione al caso di classificazione unica del personale, non importando deroga alla cennata esclusione della disciplina legale dell'orario di lavoro. (V 5923/87, mass n 454315; (V 2715/81, mass n 413478).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 15/07/1977, Contr. Coll. 31/05/1980

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)