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Sez. L, Sentenza n. 5923 del 07/07/1987 (Rv. 454315 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PERSONALE CON FUNZIONI DIRETTIVE - DIRITTO AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - PREVISIONI O NON DELLA DURATA MASSIMA DELL'ORARIO NORMALE - RILEVANZA - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1987-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454315-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - PERSONALE CON FUNZIONI DIRETTIVE - DIRITTO AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - PREVISIONI O NON DELLA DURATA MASSIMA DELL'ORARIO NORMALE - RILEVANZA - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*

Al fine di accertare il diritto al compenso per lavoro straordinario spettante al lavoratore dipendente con funzioni direttive, occorre tener presente le Disposizioni della contrattazione collettiva che fissano l'orario normale di lavoro e la disciplina del lavoro straordinario degli impiegati. Pertanto, mentre ove risulti provata l'osservanza di un determinato orario di lavoro settimanale, il giudice del merito, al fine di decidere sulla fondatezza della richiesta del pagamento del lavoro straordinario, deve stabilire il superamento da parte del lavoratore con la sua prestazione di tale limite dell'orario normale di lavoro nell'azienda nonché se tale limite contrasta con norme inderogabili di legge sui limiti di orario settimanale nelle aziende industriali e commerciali, non anche escludere la doverosità dello straordinario per una non dimostrata equiparazione dell'attività svolta a quella propria del dirigente. Nei confronti, invece, del personale dipendente con funzioni direttive, per il quale non risulti previsto l'orario normale di lavoro, o comunque la durata massima del medesimo, va negato il diritto a compenso per lavoro straordinario, a norma dell'art. 1 secondo comma R.d. legge 15 marzo 1923 n. 692 (la cui legittimità costituzionale è stata affermata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 101 del 1975) purché sia salvo, per altro, il rispetto dei limiti imposti da criteri di ragionevolezza, oltre i quali il venir meno di congrue pause pregiudicherebbe l'indispensabile ripristino delle energie lavorative del dipendente. Con la conseguenza, in tal caso, che deve essere riconosciuta al lavoratore - ex art. 36 cost. - una retribuzione realmente proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto. (Conf 2715/81, mass n 413478; (Conf 4602/79, mass n 401117; (Conf 2495/79, mass n 398818; (Conf 1360/77, mass n 385072).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)