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Sez. L, Sentenza n. 2363 del 18/05/1989 (Rv. 462783 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - LIMITI DI RAGIONEVOLEZZA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462783-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - LIMITI DI RAGIONEVOLEZZA - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*

Il limite di ragionevolezza della durata della prestazione lavorativa, imposto dall'esigenza di tutela della salute e della integrità psicofisica, garantita dalla Costituzione anche alla categoria dei lavoratori con funzioni direttive, cui non si applica la disciplina limitativa dell'orario di lavoro (art. 1 R.d.l. 1923 n. 692), va individuato e liberamente apprezzato dal giudice, ove ne sia denunciata la violazione, avendo riguardo alle obiettive caratteristiche dell'attività in concreto richiesta ai dipendenti - la cui inclusione nella detta categoria non può derivare dal mero dato formale della qualifica loro attribuita, stante invece la necessità di verificare la corrispondenza delle mansioni a quelle indicate nell'art. 3 n. 2 del R.d. 10 settembre 1923 n. 1955 - e tenendo conto, quanto all'Onere della prova, che spetta al lavoratore dimostrare le mansioni svolte, nonché la durata complessiva e la asserita gravosità delle prestazioni globalmente valutate, ma non anche la continuità delle stesse, mentre grava sul datore di lavoro, che abbia eccepito la discontinuità del lavoro, l'Onere di fornire la relativa prova, a nulla rilevando l'asserita impossibilità di controllare la durata della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore (nella specie, "capocentro piazzista") fuori dalla Sede aziendale. (V 4/88, mass n 456671; (V 5923/87, mass n 454315; (V 1971/85, mass n 439877; (V 1186/85, mass n 439305; (V 5618/84, mass n 437290 e 437291).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)