Sez. 3, Ordinanza n. 7845 del 22/03/2024 (Rv. 670513-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Giudizio d'appello - Mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione della udienza di precisazione delle conclusioni - Impedimento all'esercizio della facoltà di chiedere la discussione orale - Conseguenze - Nullità della sentenza - Sussistenza - Fondamento. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
Nel giudizio di appello, la mancata comunicazione del provvedimento di anticipazione della udienza di precisazione delle conclusioni, con il conseguente impedimento all'esercizio della
facoltà di chiedere la discussione orale della causa, comporta la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che la parte avrebbe potuto illustrare durante la discussione, risultando precluso alle parti il pieno svolgimento dei diritti di difesa e del contraddittorio.
Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)