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Sez. 3, Ordinanza n. 11891 del 06/05/2025 (Rv. 674846-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Giudizio di appello - Deliberazione della sentenza anteriormente all'udienza di discussione ex art. 352 c.p.c., ratione temporis vigente - Nullità - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674846-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE

Nel giudizio di appello, la deliberazione prima dell'udienza di discussione, ritualmente richiesta ai sensi dell'art. 352 c.p.c., ratione temporis vigente, comporta la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, in quanto l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di cooperare, anche nelle forme orali, alla decisione della controversia costituisce, di per sé, un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa.

Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)