Sez. U, Sentenza n. 350 del 26/01/1978 (Rv. 389645 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PREVENTIVO - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - CONFLITTI NEGATIVI DI ATTRIBUZIONE TRA PA E AGO - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - DENUNCIA - FORME.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PREVENTIVO - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - CONFLITTI NEGATIVI DI ATTRIBUZIONE TRA PA E AGO - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - DENUNCIA - FORME.*
L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione e proponibile solo se non vi sia alcuna pronuncia sulla giurisdizione, ovvero se vi sia la pronuncia, unicamente sulla giurisdizione, di un solo giudice, ordinario o speciale, non ancora passata in giudicato. Quando invece il giudice ordinario e il giudice speciale abbiano entrambi gia statuito sulla giurisdizione, puo proporsi soltanto la denuncia di conflitto di giurisdizione, indipendentemente dal fatto che su una delle statuizioni si sia gia formato il giudicato, ovvero che una, o entrambe, non siano ancora passate in giudicato: in tal caso, la pronuncia delle Sezioni Unite sulla giurisdizione costituisce non gia oggetto immediato della decisione, bensi effetto della risoluzione del conflitto con essa operata. (V 1517/75, mass n 375114; (V 1408/75, mass n 374961; (V 1270/75, mass n 374747; (V 402/73, mass n 362363).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)