Sez. 2 - , Sentenza n. 17027 del 26/05/2022 (Rv. 664983 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Codice della strada - Abusiva installazione di manufatti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse ex art. 23, comma 7, c.d.s. - Sanzione più grave di cui al comma 13-bis del predetto art. 23, come modificato da d.l. n. 121 del 2021, conv. dalla l. n. 156 del 2021 - Applicabilità - Sussistenza - Necessità della previa diffida alla rimozione - Esclusione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di abusiva installazione di manufatti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, alla violazione dell'art. 23, comma 7, consegue la sanzione più grave di cui al comma 13-bis del
predetto art. 23, come modificato dal d.l. n. 121 del 2021, conv. dalla l. n. 156 del 2021, senza che sia necessaria la previa diffida alla rimozione, richiesta solo per le violazioni dei commi 1, 4-bis e 7-bis, atteso che il comma 7 introduce un divieto di qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi, che è autonomo da quello previsto dal comma 1, ed assoluto, cioè non sottoposto a condizioni da verificare attraverso il procedimento di autorizzazione disciplinato dal comma 4.
Cod. Strada art. 23 com. 7, Cod. Strada art. 23 com. 13, Decreto Legge 10/09/2021 num. 121, Legge 09/11/2021 num. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)