Sez. 2, Sentenza n. 29355 del 28/12/2011 (Rv. 620818 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Apposizione di cartelli pubblicitari in vista dell'autostrada - Art. 23 codice della strada - Illecito a "consumazione prolungata" - Sanzionabilità in base alla legge vigente al momento dell'accertamento - Sussistenza - Conseguenze - Applicazione del più sfavorevole trattamento sopravvenuto al tempo di commissione dell'illecito - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, nei confronti del proprietario del suolo che consenta la pubblicità in vista dell'autostrada, in violazione dell'art. 23, comma 7, del codice della strada, è applicabile, quale normativa vigente al momento dell'accertamento, perché in tale momento è comunque in atto la violazione, il sopravvenuto e più sfavorevole trattamento sanzionatorio introdotto dall'art. 1 del d.l. 27 giugno 2003, n.151 (convertito in legge 1° agosto 2003, n. 214), tenuto conto che la violazione contestata costituisce un'ipotesi di illecito amministrativo a "consumazione prolungata", che si connota per la protrazione nel tempo della situazione antigiuridica in conseguenza di una corrispondente condotta continuativa del trasgressore, dalla cui volontà dipende la cessazione o il mantenimento dello stato di illiceità.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 23 com. 7, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 01/08/2003 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 27/06/2003 num. 151 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)