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Sez. L, Sentenza n. 11897 del 17/11/1995 (Rv. 494675 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI | Silicosi - Disciplina "ex lege" n. 780 del 1975 - Indicazione legale delle manifestazioni cliniche e strumentali della malattia - Esclusione - Riferimento alle lavorazioni tabellate - Sussistenza - Presunzione circa la natura e l'eziologia professionale della patologia all'apparato tutelato - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494675-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI

Ai fini dell'accertamento della sussistenza di una silicosi indennizzabile quale malattia professionale, a seguito dell'abrogazione - ad opera dell'art. 3 della legge n. 780 del 1975 - dell'art. 142 del d.P.R. n. 1124 del 1965, i criteri (in realtà non vincolanti quanto alla presenza degli indicati elementi clinici e delle specificate risultanze radiologiche) già dettati da questa disposizione non sono stati sostituiti da una nuova norma definitoria, essendosi adottato, come per le altre patologie, il metodo del riferimento alle lavorazioni indicate in apposita voce tabellare (art. 140 d.P.R. n. 1124 nel testo di cui all'art. 1 legge n. 780 del 1975). Pertanto trova applicazione il principio secondo cui, in caso di malattie e di lavorazioni tabellate, il lavoratore che, dopo essere stato esposto a rischio specifico, risulti affetto da malattia all'apparato tutelato, gode della presunzione legale circa la natura e l'eziologia professionale di quella malattia, che può essere vinta solo dalla prova che l'infermità sia stata determinata dall'intervento, con rilevanza causale esclusiva o assolutamente prevalente, di fattori patogeni di natura diversa. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio la S.C. ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito, dopo avere accertato che il lavoratore era stato esposto ad un rischio sufficiente a provocare una silicosi, e senza che fosse risultato che la riscontrata affezione polmonare era stata determinata con rilevanza causale esclusiva o prevalente da calcare e non da biossido di silicio, aveva escluso la silicosi e riconosciuto invece - peraltro in una situazione procedurale preclusiva secondo la Corte dell'esame di una corrispondente domanda - una broncopneumopatia da inalazione di polveri di calcare).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 140 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 142 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 1, Legge 27/12/1975 num. 780 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)