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Sez. L, Sentenza n. 4344 del 19/04/1995 (Rv. 491857 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI | Presunzione legale del carattere nocivo a livello polmonare di una lavorazione - Limiti - Broncopneumopatia determinata da un diverso fattore patogeno - Rilevanza - Estremi - Broncopneumopatia da silicati o calcare - Accertamento - Immagine radiografica - Caratteri particolari - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491857-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI

In tema di malattie professionali, allorché le mansioni del lavoratore ineriscano ad una lavorazione la cui nocività a livello polmonare è presunta dalla legge, la broncopneumopatia riscontrata nel lavoratore medesimo si presume acquisita a causa della lavorazione morbigena alla quale quest'ultimo è stato addetto, salvo che risulti inequivocabilmente accertato l'intervento di un diverso fattore patogeno che da solo (o in misura assolutamente prevalente) abbia causato la broncopneumopatia. Inoltre, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1975 n. 780 e della tabella allegata al D.P.R. 9 giugno 1975 n. 482, non è richiesta, ai fini del riconoscimento di una broncopneumopatia da silicati o calcare, una particolare immagine radiografica, la cui presenza, del resto, anche ai sensi dell'art. 142 del D.P.R. n. 1124 del 1965, non costituiva un requisito inderogabile.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 142 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)