Sez. 3, Sentenza n. 12218 del 20/08/2003 (Rv. 566032 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità quale effetto di nullità insanabile - Fondamento - Sentenza di rigetto della domanda per mancanza di prova - Impugnazione - Onere di specificazione dei motivi di appello - Ambito.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
La mancanza di specificità dei motivi comporta nullità dell'atto di appello, non sanabile con la costituzione dell'appellato e rilevabile d'ufficio dal giudice per il collegamento con la formazione del giudicato interno, e si traduce in inammissibilità, atteso che il giudizio di appello non può giungere alla sua naturale conclusione. Ad un tal riguardo - peraltro - qualora il giudice di primo grado rigetti la domanda per mancanza di prova, ai fini della specificità dei motivi di appello è sufficiente che si lamenti il rigetto e si chieda la prova, la cui mancanza ha portato al rigetto, senza che occorra alcuna altra deduzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)