Sez. 3, Sentenza n. 10314 del 28/05/2004 (Rv. 573261 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Accertamento - Criteri - Esposizione chiara ed univoca della domanda rivolta al giudice del gravame e delle ragioni della doglianza - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
Ai fini della specificità dei motivi dell'appello (anche incidentale) non è sufficiente che l'atto di gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario, anche quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, unendo alla parte volitiva dell'appello una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Ne consegue che la mancanza di specificità dei motivi comporta nullità dell'atto di appello, non sanabile con la costituzione dell'appellato e rilevabile d'ufficio dal giudice per il collegamento con la formazione del giudicato interno, e si traduce in inammissibilità, atteso che il giudizio di appello non può giungere alla sua naturale conclusione. (Nella specie l'appello aveva censurato la violazione del contraddittorio e la classificazione catastale dell'immobile locato ai fini del calcolo dell'equo canone, ma non aveva riguardato il rigetto della domanda di simulazione del rapporto locatizio, su cui la sentenza confermata dalla S.C. ha ritenuto che si fosse formato il giudicato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)