Sez. 2, Sentenza n. 9638 del 23/12/1987 (Rv. 456655 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - GIUDIZIO PER LA CONDANNA DEL CONVENUTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI - GIUDIZIO DI APPELLO - DOMANDA LIMITATA ALL'AN DEBEATUR - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - GIUDIZIO PER LA CONDANNA DEL CONVENUTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI - GIUDIZIO DI APPELLO - DOMANDA LIMITATA ALL'AN DEBEATUR - DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
Nel procedimento promosso per conseguire la condanna del convenuto al risarcimento dei danni da liquidarsi nello stesso giudizio, la richiesta dell'attore, in grado d'appello, di una pronuncia limitata all'an debeatur con rinvio in separata Sede della liquidazione del quantum, configura una mera riduzione della pretesa originaria e pertanto, non incorrendo nel divieto di domande nuove fissato dall'art. 345 cod. proc. civ., è idonea a circoscrivere nel senso indicato il giudizio di gravame sempre che la controparte vi consenta espressamente o tacitamente, non opponendosi. (Conf 3861/82, mass n 421825).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)