Sez. 2, Sentenza n. 10689 del 14/12/1994 (Rv. 489182 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - AMPLIAMENTO E RIDUZIONE | Risarcimento danni - Domanda iniziale di pronuncia sia sull'an che sul "quantum" - Appello - Richiesta limitata alla sola condanna generica - Inammissibilità - Consenso espresso o tacito della controparte - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - AMPLIAMENTO E RIDUZIONE
Qualora in primo grado sia stata chiesta la condanna al risarcimento del danno con pronuncia sia sull'an che sul "quantum", non è ammissibile in appello la richiesta di una pronuncia limitata alla condanna generica, in mancanza di consenso espresso o tacito della controparte (nella specie il giudice di appello, con la sentenza confermata in sede di legittimità, sulla base dell'esposto principio aveva rigettato la domanda, non avendo la parte interessata fornito la prova del danno in concreto risentito).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)