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Sez. 2, Sentenza n. 1236 del 09/03/1989 (Rv. 462111 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - AMPLIAMENTO E RIDUZIONE - RICHIESTA DI UNA PRONUNCIA LIMITATA ALL'"AN DEBEATUR" NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO PER CONSEGUIRE ANCHE IL "QUANTUM" - RIDUZIONE DELLA PRETESA ORIGINARIA - CONFIGURABILITÀ - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1989-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462111-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - AMPLIAMENTO E RIDUZIONE - RICHIESTA DI UNA PRONUNCIA LIMITATA ALL'"AN DEBEATUR" NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO PER CONSEGUIRE ANCHE IL "QUANTUM" - RIDUZIONE DELLA PRETESA ORIGINARIA - CONFIGURABILITÀ - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE.*

Nel procedimento promosso per conseguire la condanna del convenuto al risarcimento dei danni da liquidarsi nello stesso giudizio, la richiesta, in grado d'appello, di una pronuncia limitata all'an debeatur, con rinvio in separata Sede della liquidazione del quantum, configura una mera riduzione della pretesa originaria e, pertanto, non incorrendo nel divieto di domande nuove fissato dall'art. 345 cod. proc. civ., è idonea a circoscrivere nel senso indicato il giudizio d'impugnazione, ove la controparte - che non sia contumace - vi consenta espressamente o tacitamente. (V 9638/87, mass n 456655; (V 4822/87, mass n 453458).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)