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Sez. 1, Sentenza n. 12192 del 28/12/1990 (Rv. 470302 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - ORGANI - MISURE CAUTELARI NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI DELLA SOCIETÀ FALLITA - COMPETENZA DEL GIUDICE DELEGATO - NATURA.*
Stato
decisa il 1990-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470302-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - ORGANI - MISURE CAUTELARI NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI DELLA SOCIETÀ FALLITA - COMPETENZA DEL GIUDICE DELEGATO - NATURA.*

La speciale Competenza del giudice delegato a disporre misure cautelari, ai sensi del terzo comma dell'art. 146 legge fall., nei confronti di amministratori e sindaci della società fallita, contro i quali abbia autorizzato la proposizione dell'Azione di responsabilità da parte del curatore, non è alternativa rispetto alla Competenza ordinaria del Presidente del tribunale competente per il merito, prevista dall'art. 672 cod. proc. civ., ma ha carattere esclusivo e, data la sua natura funzionale, attiene unicamente alla fase iniziale anteriore all'instaurazione della causa di responsabilità, senza - pertanto - escludere la Competenza del giudice istruttore ad emettere la misura cautelare in pendenza della medesima causa, né la necessità di instaurare il giudizio di convalida davanti al giudice competente secondo i normali criteri per valore e per territorio. (V 2672/83, mass n 427554; (V 5457/82, mass n 423217; (V 901/78, mass n 390232; (V 901/78, mass n 390233; (V 899/78, mass n 390228).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 672, Cod. Proc. Civ. art. 673, Cod. Proc. Civ. art. 680 CORTE COST., Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)