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Sez. 1, Sentenza n. 2672 del 19/04/1983 (Rv. 427554 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - ORGANI - DISCIPLINA EX ART. 146 LEGGE FALLIMENTARE - AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELEGATO IN FAVORE DEL CURATORE A PROMUOVERE L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO AMMINISTRATORI E SINDACI DI UNA SOCIETÀ FALLITA - POTERE DEL GIUDICE DELEGATO DI ADOTTARE LE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427554-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - ORGANI - DISCIPLINA EX ART. 146 LEGGE FALLIMENTARE - AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELEGATO IN FAVORE DEL CURATORE A PROMUOVERE L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO AMMINISTRATORI E SINDACI DI UNA SOCIETÀ FALLITA - POTERE DEL GIUDICE DELEGATO DI ADOTTARE LE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

L'art. 146, comma terzo, della legge fallimentare, nel consentire al giudice delegato di adottare le opportune misure cautelari allorché autorizza il curatore a promuovere l'Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci di una società fallita, si limita a sostituire la Competenza di detto giudice a quella ordinariamente attribuita al Presidente del tribunale ai fini della concessione del sequestro conservativo prima dell'inizio della causa di merito, mentre per ogni altro aspetto sostanziale e processuale (come, ad esempio, per la necessità della convalida) rimane in vigore la disciplina ordinaria. Pertanto, una volta iniziato, con la notificazione della citazione, il giudizio sulla Azione di responsabilità autorizzata dal giudice delegato, la Competenza ad autorizzare il sequestro conservativo spetta, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. civ., al giudice istruttore della causa e non già al medesimo giudice delegato, il cui potere al riguardo è limitato dal citato art. 146 legge fall. Alla fase precedente all'instaurazione del processo. (V 5457/82, mass n 423217; (V 901/78, mass n 390233; (V 899/78, mass n 390228; (V 2300/73, mass n 365602).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 672, Cod. Proc. Civ. art. 673, Cod. Proc. Civ. art. 680 CORTE COST., Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)