diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10178 del 17/04/2023 (Rv. 667387 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO | Trasporto internazionale - Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 - Ritardo o inadempimento nell'esecuzione del trasporto - Presunzione di responsabilità a carico del vettore - Onere probatorio - Criteri.
Stato
decisa il 2023-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667387-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO

In tema di trasporto internazionale, la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 introduce una presunzione di responsabilità del vettore aereo, per ritardo o inadempimento nell'esecuzione del trasporto, che il vettore può superare solo se egli dimostri di non essere riuscito ad impedire l'evento, nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto.

Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Tratt. Internaz. 12/10/1929 art. 19, Tratt. Internaz. 12/10/1929 art. 20, Tratt. Internaz. 12/10/1929 art. 23, Legge 19/05/1932 num. 841 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)