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Sez. 3, Ordinanza n. 8999 del 09/04/2026 (Rv. 677585-01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE | Trasporto aereo internazionale - Danno non patrimoniale da ritardato imbarco - Lesione del diritto di circolazione - Risarcibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677585-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE

In tema di trasporto aereo internazionale, in caso di ritardato imbarco, spetta al passeggero il risarcimento, per inadempimento contrattuale, dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto costituzionalmente tutelato, ex art. 16 Cost., alla libertà di circolazione, intesa come limitazione alla libertà di movimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale da ritardato imbarco, senza considerare che i passeggeri erano stati trattenuti in aeroporto per oltre 24 ore, senza alcuna assistenza da parte della compagnia aerea).

Costituzione art. 16, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)