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Sez. L, Sentenza n. 3959 del 29/02/2016 (Rv. 638851 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Ingiustificatezza ex art. 2103 c.c. - Rifiuto opposto dal lavoratore - Legittimità - Condizioni - Disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638851-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

In caso di trasferimento non adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 c.c., il rifiuto del lavoratore di assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere proporzionato all'inadempimento datoriale ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c., sicché lo stesso deve essere accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria, configurandosi altrimenti l'arbitrarietà dell'assenza dal lavoro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva omesso di valutare il rifiuto del lavoratore di prestare servizio presso la sede ove lavorava da oltre cinque anni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1460 com. 2, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)