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Sez. L, Sentenza n. 26920 del 10/11/2008 (Rv. 605455 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Ingiustificatezza ex art. 2103 cod. civ. - Conseguenze - Nullità - Parziale inadempimento del datore di lavoro - Configurabilità - Inottemperanza da parte del lavoratore - Legittimità - Fattispecie relativa a licenziamento intimato a causa della non ottemperanza a trasferimento nullo per mancanza dei motivi.
Stato
decisa il 2008-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605455-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

Il provvedimento del datore di lavoro avente ad oggetto il trasferimento di sede di un lavoratore, non adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 cod. civ., determina la nullità dello stesso ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento (art. 1460 cod. civ.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali che imponga l'ottemperanza agli stessi fino ad un contrario accertamento in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto privo di sufficiente giustificazione il disposto trasferimento e, come tale, illegittimo e, per converso, legittimo il comportamento di autotutela posto in essere dal lavoratore, rifiutatosi di aderirvi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)