Sez. 1, Ordinanza n. 7134 del 25/03/2026 (Rv. 677890-01)
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELLA BANCA | Abusiva concessione del credito - Delitto di bancarotta - Responsabilità degli amministratori di società - Configurabilità. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE - In genere.
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELLA BANCA
Ai fini della responsabilità da concessione abusiva del credito, il delitto di bancarotta è configurabile anche nel caso in cui gli amministratori della società poi fallita, violando gli obblighi ad essi imposti dalla legge, a partire dal dovere di richiedere senza indugio il fallimento della stessa di cui agli artt. 217, comma 1, n. 4, e 224, n. 1 e n. 2, l.fall., abbiano stipulato un contratto di finanziamento e, in tal modo, aggravato il dissesto dell'impresa.
Legge Falliment. art. 217 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)