diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2710 del 03/04/1990 (Rv. 466370 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE DI UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE - TERMINI DI DECADENZA E DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA - INIZIO O RIPRESA.*
Stato
decisa il 1990-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466370-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE DI UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE - TERMINI DI DECADENZA E DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA - INIZIO O RIPRESA.*

In tema di contenzioso tributario, l'art. 44 comma terzo d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nel prevedere che i termini di decadenza e di prescrizione decorrono o riprendono a decorrere dalla data della notificazione dell'ordinanza presidenziale di Estinzione del processo, pone quale dies a quo per il decorso di detti termini la data di notifica dell'ordinanza con riferimento alla sola ipotesi che essa non sia stata impugnata, con la conseguenza che in caso di reclamo avverso tale provvedimento, alla stregua dei principi generali in materia di Estinzione del processo civile, il decorso dei termini riprende solo dalla definitiva decisione su quel reclamo.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 44 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)