diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 6321 del 10/03/2008 (Rv. 602289 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Estinzione del procedimento per la mancata presentazione dell'istanza - Termini di decadenza e di prescrizione - Decorrenza - Dalla data di notifica dell'ordinanza di estinzione - Condizioni - In caso di reclamo - Decorrenza dalla decisione sul reclamo - Decadenza "ex" art. 327 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602289-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'art. 44, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nel prevedere che i termini di decadenza e di prescrizione decorrono o riprendono a decorrere dalla data della notificazione dell'ordinanza presidenziale di estinzione del processo, stabilisce quale "dies a quo" per il decorso di detti termini la data di notifica dell'ordinanza con riferimento alla sola ipotesi che essa non sia stata impugnata, con la conseguenza che, in caso di reclamo avverso tale provvedimento, alla stregua dei principi generali in materia di estinzione del processo civile, il decorso dei termini riprende solo dalla definitiva decisione sul reclamo. In tale caso, pertanto, non si applica il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 327 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 44 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)