Sez. 1, Sentenza n. 8811 del 11/08/1995 (Rv. 493642 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE DI UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE | Notifica dell'ordinanza presidenziale - Termini di prescrizione e decadenza decorrenti della stessa - Termine ex art. 180 d.P.R. n. 645 del 1958 - Inclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE DI UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE
L'art. 44 comma 3 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), stabilendo che i termini di decadenza e di prescrizione decorrono o riprendono a decorrere dalla data di notifica dell'ordinanza presidenziale che, in difetto dell'istanza di fissazione di udienza, dichiara l'estinzione del processo, si riferisce a tutti i termini entro i quali gli uffici debbono compiere gli atti ed esercitare i poteri di cui sono muniti per l'attuazione della pretesa tributaria, formante oggetto del procedimento estinto; termini fra i quali è ricompreso anche quello previsto dall'art. 180 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (iscrizione a ruolo) richiamato per i tributi soppressi dall'art. 100 comma 2 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 180, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 44 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)