diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 324 del 06/02/1974 (Rv. 367982 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO RESPONSABILE CIVILE PER LO OPERATO DI PERSONA CONDANNATA PENALMENTE - CONCORSO DI COLPA DELL'INFORTUNATO - AZIONE DI RIPETIZIONE DELL'INAIL - LIMITI - DETERMINAZIONE - DISCIPLINA EX ART 1916 COD CIV - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1974-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367982-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO RESPONSABILE CIVILE PER LO OPERATO DI PERSONA CONDANNATA PENALMENTE - CONCORSO DI COLPA DELL'INFORTUNATO - AZIONE DI RIPETIZIONE DELL'INAIL - LIMITI - DETERMINAZIONE - DISCIPLINA EX ART 1916 COD CIV - INAPPLICABILITA.*

Non si puo ricorrere alle norme ed ai principi regolanti l'Azione surrogatoria prevista dall'art 1916 cod civ ove si tratti di stabilire se ed in quale misura debba essere limitata la ripetizione chiesta dall' istituto nei confronti del datore di lavoro, quando sia stato accertato dalla sentenza penale di condanna l'esistenza di un concorso di colpa dell'infortunato oltre alla colpa della persona del cui operato il datore di lavoro e civilmente responsabile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)